il Presidente

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Foto del Presidente della Camera dei deputati, Pier Ferdinando Casini

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Le funzioni del Presidente della Camera

Il Presidente della Camera è eletto dall'Assemblea nella prima riunione della legislatura. Per l'elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti nella prima votazione, la maggioranza dei due terzi dei voti nella seconda e la maggioranza assoluta dei voti dopo il terzo scrutinio (art. 4 reg.).

Il Presidente rappresenta la Camera e ne assicura il buon funzionamento (art. 8 reg.).

In base al regolamento, il Presidente:

sovrintende all'applicazione del regolamento presso tutti gli organi della Camera e decide sulle questioni relative alla sua interpretazione acquisendo, ove lo ritenga opportuno, il parere della Giunta per il regolamento, che presiede; emana circolari e disposizioni interpretative del regolamento; decide, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento, sulla ammissibilità dei progetti di legge, degli emendamenti e ordini del giorno, degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo;

cura l'organizzazione dei lavori della Camera convocando la Conferenza dei presidenti di gruppo e predisponendo, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza prescritta dal regolamento, il programma e il calendario (art. 23 e 24 reg.);

presiede l'Assemblea e gli organi preposti alle funzioni di organizzazione dei lavori e di direzione generale della Camera (Ufficio di presidenza, Conferenza dei presidenti di gruppo, Giunta per il regolamento); nomina i componenti degli organi interni di garanzia istituzionale (Giunta per il regolamento, Giunta delle elezioni, Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'art. 68 Cost.);

assicura il buon andamento dell'amministrazione interna della Camera, diretta dal Segretario generale, che ne risponde nei suoi riguardi (art. 67 reg.).